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Ordinanza — n. 34570/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds in the appeal. The court ruled that the new constitutional argument was not properly formulated in the second instance. Consequently, the appeal is rejected and the appellant bears the costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34570/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the specific legal ground regarding the balance between mitigating circumstances and recidivism in the appeal judgment. Although the appellant argued that a recent Constitutional Court decision invalidated the priority of the common mitigating circumstance, this issue was not explicitly formulated in the second instance proceedings. The court dismissed the appeal because the Supreme Court's review is strictly limited to the grounds of appeal, and new questions not raised at the appellate level cannot be introduced at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The Court of Cassation's cognizance is strictly limited to the grounds of appeal; new legal questions not raised in the second instance judgment are inadmissible unless they are of public order or could not have been raised at the appellate level.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal grounds of appeal limitation second instance review cassation review scope new legal grounds procedural default costs of inadmissibility verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legit- timità è infatti delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., invero, deve essere letta in correla- zione con l'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Detti motivi - con- trassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
c), e art. 591, comma 1, lett.
art. 624 cod. pen
Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 24 settembre 2020, con la quale Gueye Abdoulaye veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa in ordine al reato di cui all' art. 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012
21899/2025 di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE ABDOULAYE nato il 30/12/1972 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; ,V7" R.G.N. 21899/2025 Motivi della decisione 1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 24 settembre 2020, con la quale Gueye Abdoulaye veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa in ordine al reato di cui all' art. 624 cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, l'erronea applicazione degli artt. 62, comma 1, n. 4 e 69 cod. pen., per avere la Corte di appello omesso di rivalutare il giudizio di bilanciamento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con la contestata recidiva qualificata sulla scorta della sopravve- nuta sentenza n. 141/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegitti- mità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della predetta circostanza attenuante comune sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.

3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Ciò in quanto la doglianza di cui al motivo di ricorso sopra richiamato non risulta prospettata con l'atto di appello, avendo l'imputato formulato in quella sede esclusivamente censure attinenti alla valutazione in ordine all'applicazione della recidiva e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza formulare alcuna questione in ordine al giudizio di prevalenza della concessa circostanza at- tenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. sulla contestata recidiva qua- lificata.

La doglianza è pertanto è da ritenersi estranea al perimetro del sindacato del giudice di legittimità. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legit- timità è infatti delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - con- trassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimi- tazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative que- stioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. L'art. 609 comma 1, cod. proc. pen., invero, deve essere letta in correla- zione con l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la deducibilità in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Ciò al fine di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza R.G.N. 21899/2025 di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del