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Ordinanza — n. 34567/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for non-meritorious ground of omitted acquittal without specific legal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34567/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it relied on a non-meritorious ground. The appellant argued that the lower court failed to issue an acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but offered no specific legal or factual reasons to support this claim. The court ruled that such a generic complaint constitutes a 'non-motive' under Article 606, as it does not identify the specific circumstances warranting an acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: A complaint alleging an omitted acquittal is inadmissible if it lacks specific legal or factual grounds explaining why the acquittal should have been granted.

Parole chiave

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non-meritorious ground omitted acquittal Article 129 Code Article 606 Code inadmissible appeal specific reasons required criminal procedure detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato
Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione, e Sez.
Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti
Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si vedano altresì: Sez.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.
Sez. 4, n. 27761 del 04/05/2023, Titone
30620 del 13/06/2024, T., in motivazione, e Sez. 4, n. 27761 del 04/05/2023, Titone, in motivazione).N.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALMAZZO MARIA CRISTINA nato,a TORINO il 05/01/1989 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 21888/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 9 maggio 2024, con la quale Dalmazzo Maria Cristina veniva condannata alla pena di mesi due di reclusione ed euro 300 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, n. 5 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ovvero non è accompagnato dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto im- porre al giudice l'assoluzione o H proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Tale censura costituisce invero un "non motivo" perché non deduce l'as- senza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove si sostanzia nella mera deduzione di una omessa pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. pen., senza alcuna specificazione di quali sarebbero le circostanze deponenti in tal senso e con riferimento a giudizio di secondo grado instaurato da un appello avente a oggetto la sola commisurazione giudiziale della pena e conclusosi con sentenza di conferma del trattamento sanzionatorio anche in considerazione della rilevanza dei fatti come accertati all'esito del giudizio di primo grado (sul contenuto essen- ziale dell'atto d'impugnazione si vedano, ex plurimis:

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01, e, tra le più recenti. Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione, e Sez.

4. Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T., in motivazione, e Sez. 4, n. 27761 del 04/05/2023, Titone, in motivazione).N. 21888/2025 R.G.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 07/10/2025 Il Co FI ig