Ordinanza — n. 34566/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAORA GENNARO nato a NAPOLI il 30/06/1984 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Gennaro Di Laora propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova indicata in epigrafe. All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di Genova del 23 maggio 2024, Di Laora è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7, 99, comma 4 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto (all'imputato era contestata violazione dell'art. 628, comma 2, cod. pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34566/2025 — snpen · Corte di Cassazione: All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di Genova del 23 maggio 2024, Di Laora è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7, 99, comma 4 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto (all'imputato era contestata violazione dell'art. 628, comma 2, cod. pen.).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAORA GENNARO nato a NAPOLI il 30/06/1984 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Gennaro Di Laora propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova indicata in epigrafe. All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di Genova del 23 maggio 2024, Di Laora è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7, 99, comma 4 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto (all'imputato era contestata violazione dell'art. 628, comma 2, cod. pen.).
La sentenza di appello è stata pronunciata ai sensi degli artt. 599-bis cod. proc. pen. avendo le parti concordato sull'applicazione della pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed € 80 di multa, con rinuncia da parte dell'imputato a tutti i motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. Considerato che il ricorrente deduce vizi di motivazione per non essere stata applicata la massima riduzione di pena prevista per il delitto tentato. Rilevato che la pena applicata è quella concordemente richiesta dalle parti, valutata congrua dal giudice di appello, sicché il ricorso è inammissibile.
Ritenuto che l'inammissibilità possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il Cons0 re estens