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Ordinanza — n. 34563/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new procedural rules limiting review of plea bargain sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34563/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing violations regarding the lack of an acquittal ruling and substantive errors. The court ruled that since the plea was filed after August 3, 2017, only specific limited grounds are now admissible for cassation, excluding general substantive and procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 444 e ss. c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences filed after August 3, 2017, are restricted to defects in the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, misclassification of facts, and illegality of the penalty, excluding general substantive and procedural violations.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation admissibility procedural limitation defect of will correlation requirement irregolarità finanziarie crisi finanziaria omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5bis c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 444 e ss. c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
e vizio motivazio- nale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
Legge 23.6.2017 n. 103
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
art. 546 cod. proc. pen
deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, con riferimento anche all'art. 546 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
e vizio motivazio- nale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAIANO ANTONIO nato a TRICASE il 09/10/1975 avverso la sentenza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 21800/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Paiano Antonio ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, con riferimento anche all'art. 546 cod. proc. pen. e vizio motivazio- nale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli -- come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sant. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così dec