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Ordinanza — n. 34559/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against partial sentence reduction for burglary, citing lack of recidivism evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34559/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Luigi Moretti's appeal against the Florence Court of Appeal's partial sentence reduction inadmissible. Moretti argued the lower court erred in assessing recidivism, but the court found the first-instance judgment correctly applied Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because the lower court properly evaluated the specific relationship between the current crime and prior convictions rather than relying solely on the passage of time.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appellate court's assessment of recidivism is valid if it examines the concrete link between the current offense and prior convictions to determine a persistent criminal inclination, rather than basing the decision exclusively on the gravity of facts or the temporal interval between them.

Parole chiave

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recidivism assessment Article 133 Penal Code burglary conviction appellate review criminal inclination inadmissible appeal sentencing reduction imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI LUIGI nato a CASALBORDINO il 04/01/1957 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Moretti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, rideterminando la pena pecuniaria, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, è manifestamente infondato; infatti, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3 dell'impugnata sentenza) dei principi della giurisprudenza di legittimità sul tema, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; come osservato, a tale onere motivazionale la motivazione della gravata sentenza ha correttamente adempiuto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settemb