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Ordinanza — n. 34557/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of motivation regarding aggravated theft aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34557/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly motivate the finding of an aggravating circumstance under Article 625, paragraph 7 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the exposure of goods to public trust is not established merely by the presence of anti-theft tags that allow acoustic detection but not remote control.

Regesto Legislator

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Art. 625, n.7 cod. pen.; The mere presence of anti-theft tags allowing acoustic detection does not constitute exposure to public trust required for aggravated theft.

Parole chiave

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aggravated theft public trust anti-theft tags lack of motivation inadmissible appeal criminal procedure penal code facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n.7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, Bevilacqua, Rv. 278383 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICTOR AUREL nato il 12/07/1966 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Victor Aurei ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, dichiarando il non doversi procedere per il reato di cui al capo 2) e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato condannato per aver contravvenuto al divieto di ritorno nel comune di Pisa e per tentato furto aggravato; Consideratd che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata motivazione di legittimità, integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaCcheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, Bevilacqua, Rv. 278383 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre