Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract legal qualification errors and non-manifest evaluation mistakes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Cizmic Elmedina and Fikreta Cizmic inadmissible without formalities. The appellants argued for a different legal qualification of attempted aggravated theft and alleged evaluation errors, but the court found these arguments abstract and lacking in specific factual grounds. Consequently, the appeals were rejected as they did not meet the strict requirements for challenging sentencing decisions under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are only admissible for manifest errors in law or fact; abstract legal qualification errors or non-evident evaluation mistakes render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIZMIC ELMEDINA nato a ROMA il 08/08/2002 CIZMIC FIKRETA nato a GENOVA il 20/10/2001 avverso la sentenza del 10/02/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; ›\:-)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Elmedina Cizmic e Fikreta Cizmic ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava alle imputate la pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa in ordine al delitto di tentato furto aggravato; Il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'erronea qualificazione giuridica e l'insussistenza degli elementi oggetti e soggettivi del reato contestato, sono inammissibili, non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dagli artt. 110-56-624-625 nn. 4 e 8-bis cod. pen., che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).
Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia di errori valutativi e della omessa considerazione di circostanze fattuali desumibili dagli atti processuali. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il