Sentenza — n. 34555/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAntonio Marrazzo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha confermato la condanna del predetto imputato, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 612, cod. pen.; Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela (da parte della querelante, personalmente) e contestuale accettazione (da parte dell'imputato, personalmente), redatto il 03 aprile 2025 dinanzi alla Tenenza di Pagani - Legione Carabinieri Campania. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34555/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO ANTONIO nato a NOCERA INFERIORE il 16/09/1983 avverso la sentenza del 20/01/2025 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Antonio Marrazzo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha confermato la condanna del predetto imputato, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 612, cod. pen.;
2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela (da parte della querelante, personalmente) e contestuale accettazione (da parte dell'imputato, personalmente), redatto il 03 aprile 2025 dinanzi alla Tenenza di Pagani - Legione Carabinieri Campania. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).
5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il