Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34552/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34552/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34552/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO PIETRO nato a FRATTAMAGGIORE il 03/02/1950 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pietro Giordano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la condanna dell'imputate per il reato di cui all'art. 216 I. f.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è deducibile in sede di legittimità , posto il principio per cui vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34552/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali divieto di esercizio della professione procedura di ricusazione sanzione disciplinare dell'avvocato difetto di legittimazione dell'associazione divieto di rappresentanza dell'avvocato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO PIETRO nato a FRATTAMAGGIORE il 03/02/1950 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pietro Giordano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la condanna dell'imputate per il reato di cui all'art. 216 I. f.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è deducibile in sede di legittimità , posto il principio per cui vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore s