Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere repetition of lower court arguments without new legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Savino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Savino argued that the appellate court erred in confirming his criminal responsibility for fraudulent bankruptcy, claiming he acted merely as a 'nominee' for another party. The court rejected this claim, ruling that the appeal simply repeated arguments already dismissed by the lower court without providing the necessary critical legal analysis required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the lower court without offering a new, critical legal argumentation that fulfills the specific function of challenging the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVINO ANTONIO nato a MELFI il 06/11/1986 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Savino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta; Rilevato che - con un unico motivo - il ricorrente deduce violazione di legge penale in relazione alla dichiarazione di responsabilità;
Considerato che il ricorso è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); in particolare, il ricorrente assume di aver rivestito all'interno della società il ruolo di "prestanome", senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte di merito che, con esaustiva motivazione, esente da vizi logici e giuridici, ha escluso che l'imputato fosse un mero prestanome.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore Il President