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Ordinanza — n. 34550/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against second-instance settlement due to waiver of rights and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34550/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Milan Uskokovic's appeal against a second-instance settlement inadmissible under simplified procedure. The appellant sought to challenge a conviction for aggravated theft following a settlement agreement where he waived certain rights. The court ruled that such waivers preclude any further litigation, including appeals to the Supreme Court, thereby barring the legal remedy.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A waiver of rights regarding sentencing issues in a second-instance settlement agreement creates preclusive effects that bar any subsequent appeal to the Supreme Court.

Parole chiave

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second instance settlement waiver of rights procedural preclusion supreme court appeal criminal procedure code clausola di legittimazione condono delle spese procedurali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USKOKOVIC MILAN (CUI 01-018R) nato 1116/04/1962 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Milan Uskokovic ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti, a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., della Corte di Appello di Torino per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore Il Presidente