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Ordinanza — n. 34548/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for lack of admissible grounds regarding a plea-bargain sentencing judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34548/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for challenging a sentencing judgment based on a plea agreement. The defendant argued against the sentence for aggravated theft, but the court noted that such agreements exempt the prosecution from the burden of proof and require only a brief factual description and legal qualification. Since the lower court followed these mandatory requirements, the appeal lacked any admissible basis for review.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; In appeals against sentencing judgments based on a plea agreement, only specific grounds are admissible, and generic complaints regarding motivation are rejected because the agreement itself ensures sufficient motivation through a concise factual description and legal qualification.

Parole chiave

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plea agreement sentencing inadmissible appeal de plano dismissal aggravated theft procedural requirements motivi di cassazione condono delle spese procedurali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
(tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAMI BRAJAN (CUI 05KXBR5) nato il 08/12/2001 avverso la sentenza del 22/02/2025 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Brajan Brami, per il delitto di furto aggravato la pena concordata con la Pubblica Accusa; Considerato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione;

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore Il Pjid