Italian court dismisses appeal as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mounir Abdelhak inadmissible. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding his conviction for attempted burglary but failed to specify the exact grounds for his criticism. The court ruled that without identifying specific elements of the contested motivation, the appellate judge cannot exercise their supervisory power, rendering the appeal generic and non-compliant with procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to indicate the specific elements upon which the criticism is based, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUNIR ABDELHAK nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Abdelhak Mounir ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di tentato furto in abitazione aggravato; Considerato che il ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità - è inammissibile, in quanto generico e, quindi, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (v. Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n. m.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore Il esìdente