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Ordinanza — n. 34544/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34544/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34544/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIOTTI MARCO nato a ASTI il 22/11/1981 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (t Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che Marco Gigliotti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con cui è stato condannato per i reati di cui agli artt. 81, 479, 48, 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, attesa la presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34544/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che contesta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta falsità dell'attività di venditore di auto usate - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi del tutto inadeguati a incrinare la tenuta logica della motivazione; peraltro, l'eccezione è reiterativa, ricalcando quella già puntualmente disattesa dalla Corte di merito.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie spese del veicolo a motore contraffazione di merci guida nonostante revoca della patente traffico di influenze illecite marchio di garanzia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIOTTI MARCO nato a ASTI il 22/11/1981 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (t Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che Marco Gigliotti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con cui è stato condannato per i reati di cui agli artt. 81, 479, 48, 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, attesa la presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che contesta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta falsità dell'attività di venditore di auto usate - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi del tutto inadeguati a incrinare la tenuta logica della motivazione; peraltro, l'eccezione è reiterativa, ricalcando quella già puntualmente disattesa dalla Corte di merito.

Ne deriva che le doglianze omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.