Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34543/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and inadmissibility of generic mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34543/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Benedetto Costa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's first ground regarding voluntary desistance was rejected as generic and lacking specific argumentation against the lower court's reasoning. The second ground contesting the denial of generic mitigating circumstances was deemed inadmissible in this stage of proceedings and unsupported by the record. Consequently, the court affirmed the conviction for attempted aggravated theft and imposed financial penalties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal must be specific and argumentative, failing if it merely reiterates reasons already rejected by the court of appeal, while arguments regarding the non-application of generic mitigating circumstances are inadmissible in the stage of admissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity appeal generic mitigating circumstances inadmissibility stage voluntary desistance court costs and fine tentato furto circostanza attenuante grave tentazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
248244); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA BENEDETTO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 24/05/1974 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che Benedetto Costa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria - è generico, perché fondato su argomenti puramente reiteravi delle medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; esso è dunque privo del requisito della specificità, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C