Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds lacking legal or factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Giovanetto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of guilt for burglary but offered only generic arguments without specific legal or factual reasons. The court ruled that the appeal failed because it merely repeated reasons already rejected by the appellate court without providing new, specific grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on non-specific, generic, and indeterminate grounds that lack a necessary correlation with the contested decision or simply repeat reasons already examined and rejected by the court below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANETTO ALESSANDRO nato il 01/03/1996 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; '1, Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che Alessandro Giovanetto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, è aspecifico, prospettando delle deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
Esso lamenta, inoltre, vizi non emergenti dal provvedimento impugnato. Invero, la Corte di appello non si è limitata a richiamare per relationem la sentenza del Tribunale, ma ha anche fornito' adeguata motivazione circa l'infondatezza delle deduzioni difensive, sicché la motivazione non risulta apparente (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406). Deve, pertanto, ribadirsi che l'inammissibilità del ricorso deriva, nel caso in esame, dal suo esser fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de