Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible because it was personally signed by the defendant instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, Reda Chiboube, rather than by a qualified defense attorney. The court applied the principle that appeals under the Criminal Procedure Code must be submitted by lawyers registered in the special register to ensure professional representation. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be submitted by qualified defense attorneys; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIBOUBE REDA nato il 11/02/1996 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; r. Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che Reda Chiboube ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino; - Ritenuto che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, è inammissibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1