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Ordinanza — n. 34539/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34539/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Franco Toffaldano inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Toffaldano challenged the lower court's confirmation of his conviction for aggravated theft and tax evasion, arguing the reasoning was incorrect. The court rejected this claim because the appeal was too general and failed to specify the exact elements of the judgment it criticized, violating procedural requirements for valid legal challenges.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is entirely generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements of the judgment under attack, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds of criticism and exercising their review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural requirements criminal appeal specific elements truffa aggravata confisca dei proventi di reato pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
258962); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704
Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962
259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOFFALDANO FRANCO nato a TORINO il 14/11/1970 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Pi Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che Franco Toffaldano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato ed evasione, e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto del tutto generico e indeterminato; sicché esso risulta privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (tra le altre, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879; Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis