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Ordinanza — n. 34534/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contains only factual complaints not allowed in final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34534/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuditta Galluzzo inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Galluzzo challenged the lower court's conviction for theft of electricity, arguing insufficient evidence and procedural flaws. The court rejected these claims because they constituted mere factual grievances already addressed in the appellate judgment, which are prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere expressions of dissatisfaction regarding the evidence evaluation, as these must be raised in the instance of appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints theft of electricity procedural review danneggiamento d'impianti elettrici materiale elettrico e apparecchiature radio sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Cfr., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUZZO GIUDITTA nato a PALERMO il 19/06/1951 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; v Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuditta Galluzzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e alla carenza degli elementi oggettivi e soggettivi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato, in cui la Corte esaustivamente spiegava le ragioni poste a fondamento della ritenuta responsabilità dell'imputata.

Cfr., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore Il President