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Ordinanza — n. 34533/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34533/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34533/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENDARO ALFONSO nato a CALTANISSETTA il 10/04/1958 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; ré3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alfonso Lendaro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori; Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla carenza degli elementi oggettivi e soggettivi, oltre che in relazione al trattamento sanzionatorio, sono costituiti da mere doglianze versate fatto e del tutto generiche per indeterminatezza, perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34533/2025 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. Infatti, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, essi non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (v, ex multis, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01: è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).

Parole chiave

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prova del timore di persecuzione allegazioni di persecuzione contraddittorie elemento soggettivo pericolo di tortura motivi soggettivi successivi alla fuga disturbo di personalità
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENDARO ALFONSO nato a CALTANISSETTA il 10/04/1958 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; ré3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alfonso Lendaro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori; Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla carenza degli elementi oggettivi e soggettivi, oltre che in relazione al trattamento sanzionatorio, sono costituiti da mere doglianze versate fatto e del tutto generiche per indeterminatezza, perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Infatti, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, essi non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (v, ex multis, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01: è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il c