Italian Court dismisses criminal appeal for lack of new arguments and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The defendants argued for errors in evidence evaluation, lack of exemption for minor offenses, and excessive sentencing, but the court found these claims merely repeated from the appellate stage without new argumentation. Consequently, the court rejected the appeals and ordered the defendants to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must present new substantive arguments; mere repetition of appellate grievances renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STANKOVA GIENARO (CUI 052L00) nato a PISTOIA il 12/11/2002 MIJAJLOVIC HANIFA (CUI 04L5V9W) nato a BOLOGNA il 18/02/2000 DORDEVIC GIULIANA (CUI 05K8V81) nato il 01/05/2002 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (0 k Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gienaro Stankova, Hanifa Mijajlovic e Giuliana Dordevic ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto tentato di furto in abitazione pluriaggravato;
Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del compendio probatorio, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e all'eccessività della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, che esaustivamente spiegava le ragioni poste a fondamento della ritenuta responsabilità degli imputati; essi omettono, pertanto, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (c-fr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore 1.