Ordinanza — n. 34530/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO MOLLY nato a MANTOVA il 27/08/1996 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Molly Bosco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto pluriaggravato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., piuttosto che nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., è inedito: esso non risulta, infatti, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall'atto di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen, art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 34530/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis cod. pen., piuttosto che nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., è inedito: esso non risulta, infatti, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall'atto di appello.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO MOLLY nato a MANTOVA il 27/08/1996 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Molly Bosco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto pluriaggravato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., piuttosto che nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., è inedito: esso non risulta, infatti, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall'atto di appello.
Pertanto, non avendo la ricorrente formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, e trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice), non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore Il Presi ente