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Ordinanza — n. 34529/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34529/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pohrib Costica inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentencing was unmotivated regarding his living conditions, but the court found the complaint generic and failed to compare it with the lower court's reasoning. Consequently, the court upheld the principle that sentencing discretion belongs to the trial judge and cannot be re-evaluated in cassation unless the reasoning is illogical.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The grounds for cassation alleging unmotivated sentencing are inadmissible if they are generic and fail to specifically contrast with the lower court's reasoning, as sentencing falls within the trial judge's discretion.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion lack of comparison criminal procedure furto aggravato reato di poca entità infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POHRIB COSTICA nato il 28/07/1974 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pohrib Costica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con destrezza; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è inammissibile, sia perché generico (generico essendo il riferimento alle "condizioni di vita" dell'imputato, di cui al ricorso), sia per mancato confronto con la motivazione dell'impugnata sentenza.

Invero, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata). Stante la congruità della motivazione, deve ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;

Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore