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Ordinanza — n. 34527/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and non-specific grounds regarding non-punishment causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34527/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Saad Abderrazak inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize causes of non-punishment, but the court rejected this as the grounds were extremely generic and non-specific. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the substantive legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are extremely generic and non-specific, failing to provide the necessary specificity required for a proper examination of the alleged defects in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-specific arguments cause of non-punishment procedural dismissal Corte di Cassazione spese processuali gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo
253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAAD ABDERRAZAK (CUI 021ESMB) nato il 17/12/1974 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (-?7 ( Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Saad Abderrazak ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di cause di non punibilità - è inammissibile, poiché prospetta deduzioni estremamente generiche e aspecifiche (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01;

Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n. m.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il P sidente