Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and non-specific grounds regarding non-punishment causes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Saad Abderrazak inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize causes of non-punishment, but the court rejected this as the grounds were extremely generic and non-specific. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the substantive legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are extremely generic and non-specific, failing to provide the necessary specificity required for a proper examination of the alleged defects in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAAD ABDERRAZAK (CUI 021ESMB) nato il 17/12/1974 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (-?7 ( Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Saad Abderrazak ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di cause di non punibilità - è inammissibile, poiché prospetta deduzioni estremamente generiche e aspecifiche (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01;
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n. m.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il P sidente