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Ordinanza — n. 34525/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34525/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Husovic Niki inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant statutory benefits and general mitigating circumstances, arguing they were denied without proper consideration. The court rejected these claims because they consisted entirely of generic criticisms that avoided engaging with the specific reasoning provided by the lower courts regarding the defendant's conduct and procedural behavior.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic criticisms that evade the comparison with the reasoning provided by the court of appeal are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeals inadmissible appeal mitigating circumstances statutory benefits court of cassation alibi domanda d'asilo di cittadino nigeriano allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC NIKI nato a PARMA il 11/06/1997 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Husovic Niki ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione dei benefici di legge e delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile, in quanto costituito da censure del tutto generiche, che eludono il confronto con la congrua motivazione fornita dalla Corte di appello alla luce del contegno processuale tenuto dall'imputato, della gravità della condotta e dell'assenza di qualsiasi elemento positivamente valutabile;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre idente