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Ordinanza — n. 34524/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for procedural defects and failure to specify evidence errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34524/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Cavazza Euclide and Turbini Paola inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for procedural flaws regarding the lack of a formal complaint declaration and the admissibility of police annotations, but the court found these claims unsupported by the record. The decision relied on established jurisprudence requiring specific identification of evidentiary errors to avoid generic objections, leading to the rejection of all grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.p.: In cassation appeals, generic objections regarding the inadmissibility of procedural acts or the evaluation of evidence are rejected unless the appellant specifically identifies the affected acts and demonstrates their decisive impact on the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic procedural defects specific evidence errors police annotations admissibility burden of proof appeal consenso tacito testimonianza della vittima interrogatorio formale di testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 493, co. 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVAZZA EUCLIDE nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 06/01/1963 TURBINI PAOLA nato a MONTICHIARI il 14/12/1963 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Cavazza Euclide e Turbini Paola ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato nel resto la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, stante la ritenuta erronea qualificazione dell'atto come formale atto di querela - è manifestamente infondato, in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dal verbale di integrazione della denuncia datato 11 aprile 2016, da cui emerge la corretta qualificazione dell'atto quale denuncia- querela;

Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti lamentano la violazione di legge in ordine alla ritenuta utilizzabilità dell'annotazione di polizia giudiziaria del 14 giugno 2016 inerente alle dichiarazioni della Sig.ra Turbini - è manifestamente infondato, in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, da cui si evince che vi è stato il consenso all'acquisizione ai sensi dell'art. 493, co. 3, cod. proc. pen. In ogni caso, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Considerato che il terzo e il quarto motivo dei ricorsi - con i quali i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla valutazione degli elementi probatori con riguardo alle imputazioni di cui ai capi a) e b) - sono inammissibili, in quanto costituiti da censure versate in fatto, volte a prospettare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie senza individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno correttamente ritenuto la responsabilità degli stessi per i reati loro ascritti, alla luce del compendio probatorio;

Letta la memoria difensiva nell'interesse dei ricorrenti, dove si puntualizzano le censure di cui ai motivi di ricorso -segnatamente il primo-; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consiglier