Ordinanza — n. 34522/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERPELLONI GIOVANNI nato a VERONA il 02/09/1968 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovanni Zerpelloni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo del ricorso dell'imputato - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la ritenuta penale responsabilità dell'imputato - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità (v., tra le altre, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34522/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962).; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERPELLONI GIOVANNI nato a VERONA il 02/09/1968 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovanni Zerpelloni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo del ricorso dell'imputato - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la ritenuta penale responsabilità dell'imputato - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità (v., tra le altre, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879;
Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962).; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.