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Ordinanza — n. 34520/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to genericity and failure to substantiate legal arguments regarding private violence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued for a different qualification of the facts under Article 610 of the Penal Code but failed to provide specific arguments against the lower court's reasoning. The court rejected the appeal because it was generic and did not engage with the substantive reasons given by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. pen.; The appeal must be substantiated with specific arguments; generic complaints or attempts to re-evaluate evidence without addressing the lower court's reasoning result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds private violence Article 610 Penal Code failure to argue Court of Cassazione procedural dismissal allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
art. 610 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016
pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo» (ex multís, Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016, dep.
Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014
Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014, dep.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012
277710 - 01), mirando sostanzialmente a ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv.
Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007
253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETITO ANIELLO nato a NAPOLI il 11/07/1984 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; ( -t:3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Aniello Petito ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione alla ritenuta erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità, contrastando, l'assunto difensivo, col pacifico orientamento di questa Corte, a mente del quale, «ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art.610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo» (ex multís, Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016, dep. 2017, Panico, Rv. 268751 - 01;

Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014, dep. 2015, Lillia, Rv. 262848 - 01). La sussistenza dell'ascritto delitto risulta motivata adeguatamente nella gravata sentenza, in cui è chiarito che l'imputato ha costretto le persone offese ad essere portate via a viva forza dalla pista di ballo, e a essere condotte e collocate, contro la loro volontà, all'interno di un locale separato, nel quale ha poi avuto luogo una perquisizione. Il motivo di ricorso omette di confrontarsi con le ragioni rese dalla Corte d'appello, limitandosi a contestare, in maniera del tutto aspecifica, la ricostruzione prospettata in sentenza e ad osservare, genericamente, che il ricorrente intendeva soltanto che la confusione -creatasi in pista da ballo per il furto di un monile- potesse degenerare.

Sicché il ricorso omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01), mirando sostanzialmente a ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Presiden