Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and unsupported legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Pietro Madeo inadmissible, rejecting his claims regarding the lower court's handling of the theft case. The court ruled that the appellant's arguments consisted solely of factual grievances already properly addressed by the trial judges and an unfounded allegation of legal error. Consequently, the appeal was dismissed without granting any relief to the civil party, who did not actively contest the specific grounds of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 624 cod. pen.: Appeals based on mere factual complaints or unsupported legal violations are inadmissible in the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADEO PIETRO nato a LONGOBUCCO il 17/02/1964 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pietro Madeo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa il 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Castrovillari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen. (accertato in data 25 gennaio 2011), confermando le statuizioni civili nei confronti della costituita parte civile. In data 26 giugno 2025, sono pervenute conclusioni scritte e nota spese dell'avv. Giovanni Castagnaro, difensore della parte civile Sinibaldo Strafaci, con cui si chiede che il ricorso dell'imputato sia inammissibile o che sia rigettato.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Vizio di motivazione, travisamento della prova, insussistenza del fatto e/o insufficienza di prove; violazione degli artt. 624 e 647 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché, il primo costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito (si vedano le pp. 3, 4 e 5); il secondo, perché manifestamente infondato, atteso che, dalla ricostruzione operata dai Giudici di merito e trasfusa nella sentenza impugnata, emerge con chiarezza la consapevolezza, in capo all'imputato, del legittimo possessore del portafogli trafugato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In applicazione del principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese a favore della parte civile costituita Sinibaldo Strafaci. Così deciso in Roma, i1414 luglio 2025 Il Consigliere este