Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding lack of application of particular triviality exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Rodrigo Zanrei's appeal against the Milan Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code regarding the exclusion of punishability due to particular triviality of the offense. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the lower court correctly assessed the non-triviality of the facts based on the deception of police agents and the high degree of intent to avoid administrative sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judgment on the exclusion of punishability for particular triviality requires a complex evaluation of all case specifics, including the mode of conduct, degree of culpability, and extent of damage or danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANREI RODRIGO nato in BRASILE il 25/03/1987 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Rodrigo Zanrei ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio in ordine alla responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, a fronte della motivazione che senza aporie logiche e in modo corretto ha valutato la non tenuità del fatto, sia perché le reali generalità dell'imputato furono scoperte solo a seguito di accertamenti della polizia giudiziaria, essendo stati ingannati gli agenti operanti, sia anche perché spiccato era il dolo, correlato all'intenzione di sottrarsi alla applicazione di sanzioni amministrative.
Si tratta di una valutazione in linea con il principio per cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore Il Prz i.e