Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34456/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34456/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Devit and Tentor inadmissible, ordering them to pay costs. The applicants argued for procedural violations and factual errors, but the court found their grievances lacked concrete interest since the lower court had already reduced their sentences. Furthermore, the court rejected the arguments as generic and specific, as they failed to identify precise legal grounds or challenge the factual findings reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack concrete interest in obtaining a favorable outcome or if they are generic and do not specify the exact legal or factual grounds for the challenge.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest generic appeal grounds reformatio in pejus procedural inadmissibility factual review exclusion minaccia nel diritto penale inviolabilità del domicilio recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
266820); Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione di circostanze attenuanti, generiche o della provocazione - è a sua volta generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 178 c.p.p.
279219 - 01 ha chiarito che l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod.
Art. 344 bis c.p.
I. n. 134 del 2021
2, comma 3, della I. n. 134 del 2021.
art. 130 cod. proc. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge processuale, sia per aver corretto un errore di diritto, con violazione del divieto di reformatio in pejus, sia per la trattazione de plano della procedura ex art. 130 cod. proc. pen.
art. 178 cod. proc. pen
279219 - 01 ha chiarito che l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.
art. 344 bis c.p
art. 344 bis cod. pen
A ben vedere l'invocata disposizione dell'art. 344 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo
Sez. 6, n. 28085 del 2019
Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2000, Spina
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola
207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv.
Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini
Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEVIT EMANUELE nato a MONFALCONE il 31/12/1983 TENTOR MICHELA nato a MONFALCONE il 14/08/1973 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Emanuele Devit e Michela Tentor ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Gorizia, confermando la responsabilità quanto al delitto di minaccia aggravata per Devit e per entrambi i ricorrenti per il delitto di violazione di domicilio; Lette la memoria e le conclusioni della parte civile, che argomentano per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; Lette le conclusioni della difesa dei ricorrenti, che in data 2 settembre 2025 insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento;

Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge processuale, sia per aver corretto un errore di diritto, con violazione del divieto di reformatio in pejus, sia per la trattazione de plano della procedura ex art. 130 cod. proc. pen. - è inammissibile per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio: difatti, la Corte territoriale, con ordinanza all'esito di procedura ex art. 130 cod. proc. pen., ha corretto il dispositivo e preso una decisione più favorevole all'imputato, riducendo la pena per Devit da 1 anno e 10 mesi di reclusione ad 1 anno e 9 mesi di reclusione, a seguito della assoluzione per il capo A); la doglianza, come formulata, non spiega quale sia l'interesse ad ottenere una pronuncia di annullamento (a tal proposito, Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01 ha chiarito che l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale; conf:

N. 28085 del 2019 Rv. 277247 - 01); pertanto, il motivo è inammissibile; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione - è aspecifico, in quanto se è vero che la Corte di appello ha ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni della parte civile, che andava sentita con l'assistenza del difensore, comunque la responsabilità degli imputati viene fondata sulla narrazione della nonna di quest'ultima, dettagliatamente riportate, sia quanto alla ricostruzione dei fatti di minaccia e violazione di domicilio, sia in ordine al riconoscimento degli imputati; la doglianza sollecita questa Corte di appello a sostituirsi ai giudici di merito, proponendo una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215;

Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099); anche la doglianza relativa alla omessa rinnovazione è manifestamente infondata, in quanto la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820); Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione di circostanze attenuanti, generiche o della provocazione - è a sua volta generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;Considerato che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla violazione dell'art. 344 bis c.p.p. - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. A ben vedere l'invocata disposizione dell'art. 344 bis cod. pen. trova applicazione per i «soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020», per quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della I. n. 134 del 2021.

Nel caso di specie i reati si sono consumati il 6 ottobre 2018, quindi la norma processuale invocata non trova applicazione, e dunque non è ravvisabile alcuna violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che dall'inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che vanno liquidate in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10 sette