Cassation appeal dismissed due to procedural waiver via filing of the appeal act with client signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant validly waived the right to appeal by filing the necessary act with their signature. The appellant, Tiziano Chiarandini, had previously been found criminally liable for violation of domicile, and the lower courts confirmed this penalty. The court ruled that this procedural waiver immediately extinguished the legal relationship and rendered the appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A valid waiver of the cassation appeal by the appellant, effected through the filing of the appeal act accompanied by their signature, immediately extinguishes the procedural relationship and results in the immediate res judicata of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARANDINI TIZIANO nato a UDINE il 01/12/1961 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Tiziano Chiaradini ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato quella del Tribunale di Udine, che aveva ritenuto la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di violazione di domicilio; Considerato che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto, corredato di sottoscrizione della ricorrente e autentica della stessa da parte del difensore; le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez.
U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consig1iere estensore Il Presidente