Criminal appeal dismissed; acquittal granted due to subsequent withdrawal of complaint by prosecutor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction against Ida Freda because the prosecutor formally withdrew the criminal complaint after the judgment was rendered. The appellant argued for innocence, but the court found no evidence of innocence sufficient to override the procedural change. Consequently, the crime was extinguished by the withdrawal, leading to a complete acquittal and the dismissal of the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 340 c.p.p.: The withdrawal of a private prosecution complaint by the prosecutor extinguishes the crime, rendering any prior conviction void and entitling the accused to acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FREDA IDA nata ad AVELLINO il 07/04/1990 avverso la sentenza del 01/10/2024 del 9'TP i i3o A LE: o{ R.0 MA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ida Freda ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma e condannato la ricorrente alla pena di euro 400,00 di multa; Considerato che fondato è il terzo motivo di ricorso, che chiede annullarsi la sentenza impugnata per l'intervenuta remissione di querela da parte del procuratore speciale della persona offesa in data 27 dicembre 2024; che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti, oggetto del primo e secondo motivo di ricorso, che pertanto risultano assorbiti dalla fondatezza del terzo motivo; che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.);
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore Il Preside