Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late submission of new arguments and manifestly unfounded grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Capone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the appellant argued for a new assessment of sentencing factors and submitted a new memorandum, the court found the arguments manifestly unfounded and the new submission untimely. The decision relied on the expiration of the fifteen-day deadline for new submissions and the lack of merit in the existing grounds for appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if new arguments are submitted after the statutory deadline has expired, and existing grounds are manifestly unfounded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE ANDREA nato a TRICASE il 23/11/1993 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Andrea Capone ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di Appello di Taranto che, quale Giudizio del rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva concesso all'imputato sia in relazione alla determinazione della pena; considerato che l'unico motivo, che censura le statuizioni della decisione impugnata sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto la decisione impugnata - resa a seguito della sentenza rescindente (che aveva disposto l'annullamento in parte qua poiché la precedente pronuncia di appello aveva negato all'imputato le circostanze attenuanti non esprimendosi sulle sue specifiche allegazioni ma rendendo un'argomentazione congiunta per lui e il coimputato) - ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando la negativa personalità dell'imputato, tratta dai suoi precedenti penali, il difetto di piena genuinità nella sua confessione (osservando come le sue dichiarazioni siano poi state rese solo in presenza di prove «schiaccianti» a suo carico), indicando le ragioni per cui ne ha escluso la resipiscenza e valorizzando il suo specifico ruolo nell'agire delittuoso ; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede perorando un diverso apprezzamento di fatto; considerato che non deve tenersi conto della memoria, con motivi nuovi, depositata nell'interesse dell'imputato, il 24 agosto 2025 e, dunque, tenuto conto della sospensione feriale quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 10 settembre 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); ritenuto che, pertanto, non occorre immorare per osservare che le allegazioni contenute nella detta memoria nulla mutano rispetto a quanto già dedotto con il ricorso, di cui ribadiscono la fondatezza né potrebbero condurre a una diversa statuizione í motivi nuovi in ragione dell'inammissibilità dei motivi articolati con il ricorso (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.