Italian Court dismisses appeal for criminal contempt of court due to lack of specific argumentation and merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giustino Cioce inadmissible regarding his conviction for criminal contempt of court. Cioce argued for violations of Article 495 and sentencing principles but failed to provide specific critiques of the lower court's reasoning. The court rejected these generic assertions as an impermissible attempt to re-evaluate the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a criminal contempt conviction is inadmissible if it lacks specific criticism of the lower court's reasoning and merely solicits a new assessment of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCE GIUSTINO nato a NAPOLI il 21/09/1964 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giustino Cioce ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 495 cod. pen. e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e privo di specificità, poiché non si confronta con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (finendo piuttosto per sollecitare un alternativo apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), atteso che la Corte territoriale ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi che ha ritenuto convergere nel senso della commissione del fatto da parte dell'imputato (valorizzando sia l'individuazione fotografica dell'imputato sia gli elementi che collimano per la correttezza di esso); considerato che il secondo motivo - che assume la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, segnatamente in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato, limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici (il corretto comportamento processuale e la presenza di un fatto-reato di non rilevante gravità) così pure prospettando irritualmente un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec