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Ordinanza — n. 34443/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for unauthorized computer access, ruling arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34443/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Arturo Minoliti inadmissible, confirming his conviction for unauthorized computer access. The court found the appellant's arguments regarding statutory violations and sentencing generic, lacking specific factual basis or legal merit. Consequently, the appeal was rejected, and Minoliti was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 615-ter cod. pen.; Art. 530, comma 2 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or fail to demonstrate a specific violation of law or facts.

Parole chiave

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unauthorized computer access inadmissible appeal manifestly unfounded generic arguments court costs criminal procedure sentencing review ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 615-ter, commi 1, 2, n.1, e 3, cod. pen.
Rilevato che Arturo Minoliti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 615-ter, commi 1, 2, n.1, e 3, cod. pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 131-bis, comma 5, cod. pen.
art. 131-bis, comma 5, cod. pen.); - il terzo motivo di ricorso -che prospetta l'omessa motivazione in relazione alla commisurazione della pena art.
Art. 133 cod. pen.
pen.); - il terzo motivo di ricorso -che prospetta l'omessa motivazione in relazione alla commisurazione della pena art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
artt. 615-ter cod. pen
pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 615-ter cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, Retrosi
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOLITI ARTURO nato a SALERNO il 21/05/1956 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; -

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Arturo Minoliti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 615-ter, commi 1, 2, n.1, e 3, cod. pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 615-ter cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione - è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha argomentato adeguatamente rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello (cfr. pp. 2 s. di esso), che non confutava compiutamente la decisione di primo grado); in particolare, il Giudice distrettuale, in maniera congura, ha ribadito la correttezza di quest'ultima anche alla luce delle parziali ammissioni dell'imputato (in ordine alla sua conoscenza della vicenda cui inerisce l'accesso informatico e alle allegazioni dubitative e ipotetiche volte ad attribuire ad altri l'accesso con le sue credenziali, già rimarcate dal primo Giudice); - il secondo motivo - che assume la violazione dell'ad. 131-bis cod. pen.- è manifestamente infondato in quanto la pena edittale posta per il delitto per cui è condanna non consente l'applicazione dell'istituto invocato (cfr. art. 131-bis, comma 5, cod. pen.); - il terzo motivo di ricorso -che prospetta l'omessa motivazione in relazione alla commisurazione della pena art. 133 cod. pen - è del tutto generico e inidoneo a censurare la motivazione a sostegno dell'irrogazione di una ben inferiore al medio edittale (cfr.

Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01); - il quarto motivo - che assume il difetto di prova circa la presenza dell'imputato al momento dell'accesso- oltre ad affidarsi ad assedi generici, è versato in fatto poiché deduce irritualmente in questa sede la mancanza di prova, senza denunciarne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.