Italian Court dismisses appeal against preventive measure due to improper direct appeal to Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to bypass the mandatory appellate procedure by filing directly with the Court of Cassation. The appellant argued for a violation of law regarding the social danger assessment, but the Court found the arguments lacked a proper connection to the contested decision's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, Art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; Appeals against preventive measures must be filed exclusively with the Court of Appeal, making direct appeals to the Supreme Court inadmissible unless the appellant knowingly chose the wrong remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUOMPANE GAETANO nato a FRIGNANO il 06/12/1949 avverso l'ordinanza del 05/03/2025 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Gaetano Buompane ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ht" ha confermato il giudizio di pericolosità emesso a suo carico (ex art. 14 d. Igs. n. 159 del 2011) e disposto l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a lui applicata; considerato che: - «in tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso "per saltum" in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d'appello»(Sez. 6, n. 21181 del 11/04/2019, Oliverio, Rv. 275938 - 01); - «il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca dell'effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato»(Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022 - dep. 2023, G., Rv. 284333 - 01); - l'unico motivo di ricorso - come si evince sia dall'enunciazione di esso, in termini di violazione di legge, segnatamente dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.
Igs. n. 159 del 2011 (pur a fronte dell'indicazione pure dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.), come ribadito pure nella richiesta di annullamento con esso avanzata, per l'appunto per «violazione di legge» - ha in effetti inteso consapevolmente impugnare il provvedimento in questa sede di legittimità; - in ogni caso, l'impugnazione, che muove censure in riferimento alla ritenuta "attualità" della pericolosità sociale, è inammissibile poiché non si confronta in alcun modo con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato (assumendo, contrariamente a quanto si trae dal testo di esso, che sarebbero stati valorizzati unicamente i fatti che hanno condotto all'applicazione della misura di prevenzione), difettando pertanto dell'effettiva critica ad esso - che è il quid dell'impugnazione (cfr. artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) - limitandosi a censurare la correttezza della decisione impugnata con allegazione del tutto assertive e con il richiamo di princìpi giurisprudenziali non compiutamente correlati al caso di specie; il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2