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Ordinanza — n. 34441/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against second-instance sentencing reduction due to inadmissible generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34441/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a second-instance sentence inadmissible. The defendants argued for a violation of procedural rules and specific penal laws, but the court found their submissions lacked concrete legal criticism, relying instead on generic statements. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 36 cod. proc. pen.; Art. 4 L. 146/2006; Appeals lacking effective legal criticism against the contested decision are inadmissible under Art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic legal arguments second instance reform procedural nullity court costs award ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 36 cod. proc. pen.
pen.; considerato che il primo motivo di ricorso proposto dall'Okoro - che denunciata la violazione dell'art. 36 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto «l'esistenza di cause di incompatibilità ex art.
Art. 4 L. 146/2006
Rilevato che Osazee Okoro e Osakpamwan Paul Edobor ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha riformato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.
Art. 178 cod. proc. pen.
pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01) prospettando irritualmente un alternativo apprezzamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 416-bis cod. pen
Rilevato che Osazee Okoro e Osakpamwan Paul Edobor ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha riformato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.
art. 36 cod. proc. pen
pen.; considerato che il primo motivo di ricorso proposto dall'Okoro - che denunciata la violazione dell'art. 36 cod. proc. pen.
art. 34 cod. proc. pen
- è manifestamente infondato in quanto «l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01) prospettando irritualmente un alternativo apprezzamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016
pen.» (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv.
Sez. U, n. 5 del 17/04/1996
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
146/2006 nonché il vizio di motivazione e la violazione della medesima norma - non contengono una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma si affidano ad enunciati patentemente generici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EDOBOR OSAKPAMWAN PAUL DETTO "ACTION" nato il 13/07/1980 OKORO OSAZEE DETTO "SEEDY SKY" nato il 26/01/1993 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; L \,/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Osazee Okoro e Osakpamwan Paul Edobor ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha riformato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso proposto dall'Okoro - che denunciata la violazione dell'art. 36 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto «l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 - 01; cfr. già Sez.

U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464 - 01); nel caso in esame, come dedotto con il ricorso, la dichiarazione di astensione di uno dei componenti del Collegio di secondo grado è stata rigettata dal Presidente della Corte distrettuale; con la conseguenza che non ricorre alcun vizio qui utilmente deducibile; considerato che il secondo motivo proposto dall'Okoro e l'unico motivo articolato dall'Osakpamwan - che deducono, rispettivamente, la violazione di legge penale con riferimento all'art. 4 L. 146/2006 nonché il vizio di motivazione e la violazione della medesima norma - non contengono una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma si affidano ad enunciati patentemente generici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) prospettando irritualmente un alternativo apprezzamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inannmissibilEt iy ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così