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Ordinanza — n. 34440/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific criticism and generic allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34440/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Vincenzo Loria's appeal inadmissible due to a lack of specific criticism regarding the appellate court's reasoning. Loria argued for acquittal but merely referenced his original appeal without challenging the specific arguments used to uphold his criminal liability. The court rejected this as a generic remittance, citing established precedent that such vague grounds fail to meet the threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specific criticism of the lower court's reasoning and instead relies on generic allegations or mere references to the original appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism generic allegations cassation review threshold procedural dismissal ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
- è privo di specificità poiché non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
275853 - 02) e nel resto si affida ad assunti patentemente generici, segnatamente in ordine a taluni elementi di prova senza neppure addurne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORIA VINCENZO nato a SALERNO il 05/08/1986 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vincenzo Loria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità per i delitti di minaccia a lui ascritti; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per l'imputazione di cui al capo 1. - è privo di specificità poiché non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ma effettua un mero rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello (cfr.

Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02) e nel resto si affida ad assunti patentemente generici, segnatamente in ordine a taluni elementi di prova senza neppure addurne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1