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Ordinanza — n. 34437/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and improper challenge to preventive procedure qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34437/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Troiano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Troiano argued that the appellate court erred in applying special surveillance measures and violated procedural rights regarding his defense counsel's absence. The court rejected these claims because the appeal relied on generic arguments rather than specific legal violations and improperly challenged the qualification of the preventive measure, which is not reviewable on appeal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011; Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.: In preventive proceedings, cassation appeals are admissible only for violations of law, excluding generic criticisms or challenges to the qualification of the measure and social danger.

Parole chiave

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preventive procedure special surveillance cassation admissibility violation of law generic grounds social danger defense counsel absence ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011
da altro difensore (che pure si è astenuto) correttamente non ha fatto seguito considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione dell'art. 10, comma 3, d.
Art. 27, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011
Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
159 del 2011 - oltre a contenere assedi generici inidonei a costituire una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIANO MARCO nato a NAPOLI il 09/10/1981 avverso il decreto del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marco Troiano ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato l'applicazione al proposto della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (come disposta con decreto emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione per l'applicazione delle Misure di prevenzione); considerato che con il primo motivo è manifestamente infondato in quanto: - «qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire all'astensione forense, essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa» (Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973 - 01); - ragion per cui all'assenza del difensore di fiducia - nominato il 19 ottobre 2024, dopo la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 6 novembre 2024 - a quest'ultima udienza, sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da altro difensore (che pure si è astenuto) correttamente non ha fatto seguito considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione dell'art. 10, comma 3, d.

Igs. n. 159 del 2011 - oltre a contenere assedi generici inidonei a costituire una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) censura con assunti sia la qualificazione del proposto sia l'attualità della sua pericolosità sociale, finendo col prospettare irritualmente un vizio di motivazione, dato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co