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Ordinanza — n. 34433/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of new arguments under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34433/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Valeriano inadmissible ex plano. The appellant argued for a new trial on higher charges, but the court noted that such complaints regarding waived grounds are prohibited in appellate concords. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appellate concords, complaints regarding waived grounds are inadmissible, and appeals based solely on the lack of evaluation of conditions under Art. 129 are rejected as lacking new arguments.

Parole chiave

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appellate concord waived grounds inadmissible appeal new arguments procedural code court costs penalty fund ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Rilevato che Francesco Valeriano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, per quel che qui rileva, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
della rubrica); considerato che il ricorso ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata assoluzione del Valeriano dalle imputazioni elevate nei suoi confronti e, segnatamente — anche alla luce del disposto dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
276102 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidenza dell'inammissibilità (cfr.
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che Francesco Valeriano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, per quel che qui rileva, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
della rubrica); considerato che il ricorso ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata assoluzione del Valeriano dalle imputazioni elevate nei suoi confronti e, segnatamente — anche alla luce del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
(Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIANO FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 18/01/1972 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Valeriano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, per quel che qui rileva, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenza patrimoniale (capi a. e b. della rubrica); considerato che il ricorso ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata assoluzione del Valeriano dalle imputazioni elevate nei suoi confronti e, segnatamente — anche alla luce del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. e di quanto dedotto con i motivi di gravame, segnatamente i motivi nuovi — e che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e, per l'appunto, alla mancata valutazione delle condizioni di cui all'art. 129 cit. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidenza dell'inammissibilità (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il