Italian Court dismisses appeals for attempted aggravated threats as inadmissible due to merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Leonard Vitale and Patrick Vitale inadmissible. The appellants challenged a lower court's confirmation of their criminal responsibility for aggravated threats but failed to cite specific legal errors, instead offering alternative factual interpretations. The court ruled that such arguments constitute a merit review, which is prohibited at this stage, rendering the appeals superfluous and inadmissible under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, comma 2 cod. pen.; Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: Appeals must cite specific legal violations; alternative factual assessments constitute impermissible merit review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VITALE LEONARD nato a LANCIANO il 24/07/2000 VITALE PATRICK nato a COMO il 24/07/1999 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Leonard Vitale e Patrick ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto aggravato di minaccia; considerato che tutti i motivi di ricorso - il primo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; il secondo, che deduce la violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 123 cod. proc. pen., 44 disp. att. cod. proc. pen. e 133, 339 cod. pen., nonché il vizio di motivazione; il terzo, che prospetta il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; il quarto motivo, che deduce la violazione degli artt. degli artt. 546, comma 1, lett. e), 123 cod. proc. pen., 44 disp. att. cod. proc. pen. e 133 cod. pen., in relazione all'esclusione della prevalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato un alternativo apprezzamento di merito, qui non consentito, senza neppure denunciare il travisamento della prova (segnatamente, in ordine alla sussistenza del fatto, all'aggravante in contestazione e alla conseguente procedibilità d'ufficio, alla non punibilità ex art. 131-bis cit. e al bilanciamento tra le circostanze), bensì indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis