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Ordinanza — n. 34430/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding motivation and lack of specific factual allegations in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34430/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments were generic and asserted without specific factual support. The appellant challenged the lower court's decision on the grounds of flawed motivation and failure to reclassify facts, but offered no concrete evidence of evidence distortion. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, containing only assertive allegations without specific facts or evidence of evidence distortion, thereby failing to demonstrate a different appreciation of the case elements.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible grounds lack of motivation assertive allegations procedural costs criminal appeal evidence distortion grave caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
268360 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
254584 - 01), prospettando un diverso apprezzamento degli elementi in atti senza neppure addurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAITTA DOMENICO GIANNUNZIO nato a BRONTE il 07/07/1984 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ( -

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Domenico Giannunzio Saitta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di atti persecutori in danno di Francesco Conti Taguali per remissione di querela e ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il delitto di atti persecutori in danno di Rachele Migneco dell'altra persona offesa, rideterminando la pena; ritenuto che il ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e alla mancata derubricazione del fatto, è patentemente generico e versato in fatto poiché contiene le predette allegazioni in termini del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), prospettando un diverso apprezzamento degli elementi in atti senza neppure addurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Rachele Migneco nel presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Migneco Rachele, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge. Così de