Italian Court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction for generic and unsubstantiated grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Raso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Raso challenged a lower court's sentencing reduction and conviction for bankruptcy fraud, arguing violations of procedural and substantive laws regarding intent and sentencing. The court rejected these claims as they relied on generic assertions without engaging with the reasoning of the appealed judgment or citing specific errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 116 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, assertive, or fail to substantiate the alleged violations of the law or the reasoning of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASO DOMENICO nato a POLISTENA il 24/06/1974 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Domenico Raso ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che - per quel che qui rileva- ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e 2, 219 e 223 Legge Fallimentare; considerato che: - il primo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 182, 533 e 546 cod. proc. pen. e art. 216, comma 1, n. 1, e comma 2, 219 e 223 legge fall., nonché il vizio di motivazione, in particolare in relazione al dolo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e alla destinazione delle somme in discorso - il secondo motivo - che deduce il vizio di motivazione circa la valutazione della condotta dolosa - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, contengono censure del tutto generiche (anche nella parte in cui hanno assunto che non sarebbero stati apprezzate talune prove documentali e la mancata dimostrazione del «danno cagionato dal ricorrente») perorando pure un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - anche il terzo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 99, 133 e 62 bis cod. pen. e artt. 30 e 31 L. 646/1982 e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle invocate attenuanti e alla commisurazione della pena - si affida a enunciati del tutto assertivi senza confrontarsi in alcun modo con le ragioni esposte nella sentenza impugnata al riguardo (cfr. spec. p. 5 s.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos