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Sentenza — n. 34424/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal conviction annulled due to expiration of limitation period for simple documentary bankruptcy crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34424/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's conviction without remittal because the criminal offense had expired under the statute of limitations. The appellants argued for various procedural and substantive errors regarding the accounting records and sentencing, but the court focused on the expiration of the seven-year and six-month limitation period. Consequently, the conviction was voided as the crime was extinguished by the passage of time.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 217, comma 2 R.D. 267/1942: A criminal conviction must be annulled without remittal when the offense is extinguished by the expiration of the limitation period.

Parole chiave

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statute of limitations simple documentary bankruptcy criminal conviction annulment expiration of time limit no remittal required documenti bancari irregolarità finanziarie omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 217, comma 2 R.D. 267/1942
Con sentenza del 18 dicembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Alfredo Tuttoilmondo e Ilario Indelicato per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, R.D.
Art. 219, comma 3 R.R. 267/1942
pen.), con il quale sono stati prospettati: - il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla sussumibilità del fatto nell'ipotesi di bancarotta documentale semplice (primo motivo); - la violazione dell'art. 219, comma 3, R.R.
Art. 131 bis cod. pen.
267/1942 e il vizio di motivazione in ragione dell'omessa applicazione dell'attenuante da esso prevista (secondo motivo); - il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
267/1942 e il vizio di motivazione in ragione dell'omessa applicazione dell'attenuante da esso prevista (secondo motivo); - il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TUTTOILMONDO ALFREDO nato a PALERMO il 29/03/1970 INDELICATO ILARIO nato a TORINO il 04/06/1961 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 dicembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Alfredo Tuttoilmondo e Ilario Indelicato per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, R.D. 267/1942.

2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, articolando quattro motivi (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati prospettati: - il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla sussumibilità del fatto nell'ipotesi di bancarotta documentale semplice (primo motivo); - la violazione dell'art. 219, comma 3, R.R. 267/1942 e il vizio di motivazione in ragione dell'omessa applicazione dell'attenuante da esso prevista (secondo motivo); - il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. (terzo motivo); - il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena (quarto motivo).

3. È dirimente osservare che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, segnatamente nella parte in cui ha dedotto che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto non oggetto (segnatamente con il gravame) di censura l'irregolare o incompleta tenuta delta contabilità. Deve, pertanto, rilevarsi che il 10 maggio 2025 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 20 dicembre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e constando sospensioni per un totale di 315 giorni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.: dal 24 novembre 2021 al 9 marzo 2022 nonché dal 9 marzo 2022 al 18 maggio 2022, per rinvio su richiesta della difesa; dal 7 febbraio 2024 al 26 giugno 2024 per astensione); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così d