Italian Supreme Court dismisses appeal on fraud bankruptcy charges for offering alternative fact reconstruction without legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Nicola Borotto inadmissible regarding his conviction for fraudulent and documentary bankruptcy. Borotto argued for a different factual reconstruction and the absence of generic mitigating circumstances, but the court found his arguments merely offered alternative interpretations without censuring the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and Borotto was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 111 c.p.; The appeal is inadmissible when the appellant merely offers an alternative reconstruction of facts or a different evaluation of evidence without formally censuring the legal reasoning or alleging a specific misinterpretation of the proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOROTTO NICOLA nato a COLOGNA VENETA il 27/07/1978 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Nicola Borotto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la penale responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva (capi 1 e 2 della rubrica) e bancarotta documentale (capo 3); considerato che: - il primo e il secondo motivo - che denuncia, rispettivamente, la violazione della legge penale relativamente al capo 1) e al capo 2), segnatamente in ragione della mancata riqualificazione del fatto sub specie della bancarotta fraudolenta preferenziale nonché in ordine alla ritenuta sussistenza della bancarotta documentale - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argonnentativo della decisione impugnata (che ha, anzitutto, evidenziato come la vendita dei veicoli abbia avuto luogo compensando il prezzo con una pretesa non esistente; le somme sono state erogate indebitamente alla moglie del ricorrente, che non prestava effettivamente attività lavorativa per la fallita; ha dato conto degli elementi di prova sulla scorta dei quali ha escluso l'istituzione del libro contabile) e senza addurre il travisamento della prova, che non può essere dedotto per il tramite di un compendio parcellizzato degli elementi in atti; nonché - quanto al capo 3. - affidandosi pure ad assedi intrinsecamente generici (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il terzo motivo - con cui si lamenta la violazione della legge penale per la mancata concessione delle attenuanti generiche - prospetta, con enunciati assertivi, un diverso apprezzamento di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos