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Ordinanza — n. 34420/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against false testimony conviction for manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34420/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for false testimony, arguing violations of non-prosecution grounds and sentencing errors. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court properly weighed the gravity of the danger posed by the false declaration to judicial authorities.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis, comma 1, cod. pen.; Art. 133, comma 1, n. 2, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and the appellant must bear the costs and a fine for the evident inadmissibility of the challenge.

Parole chiave

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false testimony conviction inadmissible appeal manifestly unfounded court costs fine non-prosecution ground ammende per infrazione procedurale recupero dei costi impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis, comma 1, cod. pen.
445/2000; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1, n. 2, cod. pen.
e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 76 d.P.R. 445/2000
in relazione all'art. 76 d.P.R. 445/2000; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
445/2000; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ROCCO nato a ARDORE il 15/01/1960 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Rocco Bevilacqua ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495, commi 1 e 2, lett.

a) e b) cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. 445/2000; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.- è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha fondato la propria statuizione anche sulla gravità del pericolo prodotto dal fatto (art. 131-bis, comma 1, e 133, comma 1, n. 2, cod. pen.), tratto in maniera congrua e logica dalla destinazione della falsa dichiarazione all'Autorità giudiziaria al fine di ottenere la sostituzione di una misura cautelare; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la negativa biografia penale dell'imputato, rendendo dunque un'adeguata motivazione che non può essere ritualmente censurata per il tramite degli enunciati assertivi contenuti nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inarnmissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec