Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific grounds for violation of procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Levak Branco inadmissible due to a generic first ground and a second ground lacking specific motivation regarding sentencing. The appellant argued for a reduction in the penalty for the crimes under Articles 56 and 494 of the Penal Code, but the court found the arguments insufficient under procedural law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are patentely generic or lack specific motivation correlating to the case facts, resulting in the rejection of the appeal and liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK BRANCO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 01/12/1974 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Branco Levak ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 494 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e nel resto è versato in fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; considerato che il secondo motivo -che deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena- è privo di specificità poiché si affida ad assunti neppure correlabili al caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10