Cassation Court dismisses appeals claiming non-punishment for minor theft due to high-value stolen goods and security measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Fernandez and Perez Rodriguez inadmissible, upholding their conviction for attempted theft. The appellants argued for exemption under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the act was of particular triviality. The court rejected this, noting that the high value of the stolen items and the use of a magnetic anti-theft device created a significant potential danger, precluding the exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The exemption for particular triviality does not apply when the potential harm is substantial due to the value of goods or specific security measures employed, as the gravity of the potential offense overrides the non-habitual nature of the act.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERNANDEZ YAMILA MICAELA nata in ARGENTINA il 20/06/1998 PEREZ RODRIGUEZ SEBASTIAN FELIPE nato in CILE il 27/08/1983 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Yamila Micaela Fernandez e Perez Rodriguez Sebastian Felipe ricorrono con atti separati, ma sovrapponibili, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato quella del Tribunale meneghino e condannato i ricorrenti alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di tentato furto pluriggravato; Considerato che è manifestamente infondata la prima ed unica doglianza, rinvenibile in entrambi i ricorsi, trattati unitariamente in quanto sovrapponibili, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare lievità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
La Corte di Appello ha offerto una motivazione corretta ed esente da vizi logici ancorando la propria decisione alle modalità della condotta, al valore dei beni oggetto del tentativo di sottrazione (una borsa del valore di 980 euro, uno zaino del valore di 2.800,00 euro) e alla circostanza che i ricorrenti siano entrati nell'esercizio commerciale disponendo di un spaccatore antitaccheggio magnetico, utilizzato nel tentativo di sottrazione di una delle due borse. Nel caso di specie il Giudice di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte in relazione a fattispecie analoga per la valutazione della tenuità, quale è l'aggravante dell'art. 62 n. 4 cod. pen.: "Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima" (Sez.
U, Sentenza n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528; Sez. 5 - , Sentenza n. 47144 del 29/11/2022,Rv. 283980). In sostanza, la gravità dell'offesa, anche solo potenziale, e dunque del pericolo di danno, è causa ostativa al riconoscimento dell'esimente anche in presenza di un fatto non abituale. L'art. 131-bis cod. pen., per altro, esplicitamente fa riferimento anche alla esiguità del pericolo che determina la tenuità dell'offesa, il che nel caso in esame è stata esclusa con motivazione congrua da parte della Corte territoriale. Generico, infine, il riferimento contenuto nei ricorsi alla novella normativa che richiama la condotta susseguente il reato, in quanto nessuna concreta indicazione i ricorrenti offrono riguardo alla novità della novella rispetto al caso di specie;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigli