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Ordinanza — n. 34412/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for aggravated theft, ruling grounds insufficient and specific arguments lacking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34412/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for exemption from punishment due to minor conduct and low damage, but the court found these arguments non-specific and unsupported by new evidence. The appellate court's reasoning regarding the value of stolen goods and police records was deemed sufficient and logically sound, leaving no room for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are non-specific, merely reiterating arguments already rejected at the appellate level without providing a specific critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity aggravated theft exemption from punishment conditional sentence suspension court costs Cassa delle ammende aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Il Giudice di appello ha fatto corretta applicazione de principio secondo cui "La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale l'accorda solo se, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Il Giudice di appello ha fatto corretta applicazione de principio secondo cui "La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale l'accorda solo se, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021
Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018
Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018, Rv.
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
Sez. 6, Sentenza n. 16172 del 22/06/1989
Sez. 2, Sentenza n. 12465 del 16/07/1987
182615 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 12465 del 16/07/1987, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 5648 del 11/02/1981
177187 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5648 del 11/02/1981, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOREH MONTASAR (CUI 04X4IJT) nato in TUNISIA il 16/04/1993 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Horeh Montasar ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale capitolino, condannando il ricorrente alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 93,00 di multa per il delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Infatti, il motivo in esame è manifestamente infondato quanto al profilo della condotta - azione in concorso con un complice, premeditata in quanto l'imputato entrò nell'esercizio commerciale con lo zaino vuoto - e del valore dei beni sottratti, superiori a 100,00 euro, il tutto secondo la Corte territoriale. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica. Quanto al presupposto della abitualità della condotta, la doglianza è fondata ma non è decisiva: infatti è consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui: "In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale" (Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787;

Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018, Rv. 274274). Il Giudice di appello non ha verificato gli elementi fattuali. Resta fermo che la motivazione sul valore dei beni sottratti e sulle modalità della condotta, resa con una motivazione congrua ed esente da vizi logici, risulta adeguata a sostenere comunque il diniego della causa di non punibilità, cosicché il motivo è inammissibile, per difetto di specificità. Infatti, inammissibile è il ricorso per cassazione che critichi con successo una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, non risultando la doglianza fondata decisiva;

Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della tenuità del danno - è manifestamente infondato. La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01): in applicazione del principio, la Corte ha valorizzato il valore dei beni sottratti, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi, in sé sufficiente a negare l'attenuante, pur non risultando conseguenze pregiudizievoli ulteriori;

Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il Giudice di appello ha fatto corretta applicazione de principio secondo cui "La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale l'accorda solo se, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati".

Tale presunzione non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un convincimento contrario non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 cpv. N. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo (Sez. 6, Sentenza n. 16172 del p 22/06/1989 Rv. 182615 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 12465 del 16/07/1987, Rv. 177187 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5648 del 11/02/1981, Rv. 149248 - 01). Per altro il motivo, anche in questo caso, è aspecifico in quanto 'attacca' solo parte della motivazione che, oltre a richiamare le segnalazioni di polizia giudiziaria, fa anche riferimento all'assenza di una stabile fonte di reddito e alle precarie condizioni economiche, tema del tutto trascurato dal ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre